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Norme

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Riferimenti delle norme comuni di qualità applicabili nelle varie fasi della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli destinati al consumo


Nel presente allegato sono elencati, per i prodotti a tutt'oggi normalizzati, gli estremi dei regolamenti comunitari pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea.

Definizione dei prodotti
Per definizione dei prodotti si intende la individuazione delle tipologie del singolo prodotto, nei cui confronti risulta applicabile la norma di commercializzazione, nonché di quelle escluse.

Disposizioni relative alla qualità
Tali disposizioni definiscono le caratteristiche qualitative che i prodotti ortofrutticoli devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio, distinte a seconda della categoria di appartenenza ("extra", "I", "II"). In ogni caso, ciascun regolamento contempla le caratteristiche minime che devono possedere gli ortofrutticoli di tutte le categorie.

Disposizioni concernenti la calibrazione e la pezzatura
Tali disposizioni fissano per i vari prodotti - tra l'altro - le specifiche metodologie per la determinazione, ove obbligatoria, del calibro e della pezzatura ( es. : secondo il diametro della sezione equatoriale, secondo il diametro della sezione normale dell'asse del frutto, secondo la circonferenza, secondo il peso netto, secondo il peso unitario, etc.).


Disposizioni concernenti le tolleranze
Tali disposizioni prevedono la possibilità di ammettere tolleranze di qualità e di calibro per i prodotti ( di ciascun imballaggio, o di ciascun lotto nel caso di presentazione alla rinfusa) non conformi alle caratteristiche stabilite della categoria indicata.

Disposizioni concernenti la presentazione
Tali disposizioni dettano le discipline da osservarsi in materia di omogeneità, condizionamento e presentazione dei prodotti.

Omogeneità
Il contenuto di ogni imballaggio o di ciascuna partita, se trattasi di merce spedita alla rinfusa, deve essere omogeneo avuto riguardo, a seconda del prodotto considerato, all'origine, alla varietà o tipo commerciale, alla qualità, al calibro (sempre che sia richiesta una calibrazione), alla pezzatura, alla lunghezza, al grado di maturazione e di colorazione. Ai fini dell'accertamento dell'omogeneità del prodotto, la parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme. Fatto salvo il rispetto di particolari condizioni, la regolamentazione comunitaria consente talune deroghe in materia di omogeneità.

Condizionamento
La regolamentazione comunitaria detta delle norme sul condizionamento e sull'imballaggio affinché siano garantite la protezione, la integrità e la salubrità del prodotto.

Presentazione
Laddove prevista, è fissata la metodologia da osservare per la disposizione dei prodotti ortofrutticoli negli imballaggi.

Disposizioni concernenti le indicazioni esterne
Le norme di qualità prevedono le indicazioni (identificazione dell'imballatore e/ o speditore, natura, origine e caratteristiche commerciali del prodotto ed in via facoltativa il marchio ufficiale di controllo) che necessariamente ogni imballaggio deve recare raggruppate su uno stesso lato, in maniera leggibile, indelebile e visibile dall'esterno.


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